Il diritto di pignoramento è una questione delicata che interessa molte persone. La responsabilità patrimoniale del debitore è codificata nell’art. 2740 del Codice Civile, che stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tuttavia, vi sono norme che limitano la responsabilità patrimoniale del debitore, come ad esempio l’art. 514 del Codice di Procedura Civile che elenca beni che non possono essere pignorati.
Gli stipendi e le pensioni sono considerati beni relativamente pignorabili e possono essere oggetto di pignoramento solo entro i limiti stabiliti dalla legge. In base all’art. 545 del Codice di Procedura Civile, lo stipendio può essere pignorato per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, nella misura di un 1/5 per i tributi dovuti allo Stato e altri crediti. La pensione, d’altra parte, non può essere pignorata per un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, ma la parte eccedente tale ammontare è pignorabile.
In caso di accredito del stipendio o della pensione su un conto corrente intestato al debitore, questi possono essere pignorati nella misura stabilita dalla legge.
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